La contabilizzazione del calore condomini, è il nuovo obbligo entrato in vigore in Italia dal 19
luglio 2014, data di pubblicazione del decreto legislativo 102/2014 in GU, che prevede che gli
impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini debbano essere dotati di contatori
individual entro la fine del 2016.
La contabilizzazione del calore è il meccanismo che consente in presenza di una caldaia
centralizzata istallata nel condomino, di calcolare i consumi e gestire in maniera autonoma
l’impianto di riscaldamento e di acqua nella propria casa.
Ogni condomino, pertanto, attraverso l’installazione di particolari dispostivi quali valvole
termostatiche e sensori di temperatura, ha la possibilità di utilizzare il riscaldamento a proprio
piacimento, senza alcuna limitazioni di orari o temperatura. Questo significa che può scegliere
quando accendere o spegnere il riscaldamento, aumentare o diminuire la temperatura interna
entro i limiti di legge, ossia 20 gradi di media.
La caldaia rimane sempre una centralizzata per tutto il condomino ma ciascun condòmino ha
piena libertà di utilizzo del calore e della temperatura, ma ancora più importante paga solo la
quantità di calore effettivamente consumato.
Chi deve adeguarsi alla normativa? I condomini soggetti alla nuova normativa sulla
contabilizzazione del calore sono tutti quei condomini con caldaia centralizzata, il cui impianto
sia a distribuzione verticale e costruito fino agli anni ’80, sul quale si dovrà intervenire con una
contabilizzazione indiretta, e quelli con distribuzione ad anello, costruiti a partire dagli anni ’90.
Sono previste sanzioni da 500.00 a 2500.00 euro per chi non ottemperi alla installazione nei
termini previsti e anche per chi non adotti i criteri imposti per la ripartizione delle spese.
La contabilizzazione del calore al singolo appartamento può essere fatta in due modi: attraverso
l’applicazione di contatori a lettura diretta (negli impianti cosiddetti ad anello o a zone); o –
dove ciò non sia possibile o risulti non efficiente sotto un profilo economico (impossibilità
attestata con relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato) – mediante applicazione di
ripartitori su ciascun corpo scaldante (contabilizzazione indiretta, negli impianti cosiddetti a
colonna).
Una condizione esimente all’obbligo di installare la contabilizzazione anche in questa seconda
modalità è contenuta nella lettera c) dell’art. 9 ove si dice testualmente che l’obbligo sussiste
“salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con
riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in
considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di
calore”. “Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di
contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del
tecnico abilitato”, sulla base di quanto indicato all’art. 16 punto 7 in tema di SANZIONI.
Da ciò ne deriva che – in ogni caso – il PROGETTISTA o TECNICO abilitato deve intervenire per
affermare l’eventuale impossibilità di applicazione dei contatori o ripartitori e quindi suggerire
le soluzioni tecniche che costituiscano “metodi alternativi efficienti in termini di costi per la
misurazione del consumo di calore individuale”.